Confermato il credito di imposta del 20% per i consumi di LNG
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Confermato il credito di imposta del 20% per i consumi di LNG
È confermato il credito di imposta del 20% riconosciuto alle imprese “non gasivore”, quelle cioè che non hanno un forte consumo di gas naturale, sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a patto che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. E tra queste imprese vanno incluse – lo ha chiarito in modo esplicito l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 – anche i consumi di gas naturale liquefatto (LNG) ad uso autotrasporto. La conferma è presente nella legge di conversione del decreto Bollette, vale a dire la legge n. 56 del 26 maggio pubblicata ora sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023. In questa legge ci sono comunque altri crediti oltre a quello del 20% già citato. Vediamoli separatamente:
• un credito di imposta del 10% spettante alle imprese non energivore, quelle cioè diverse da quelle a forte consumo di energia, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWh, sulla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. I costi per kWh calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto di imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.
• un credito di imposta del 20% riconosciuto alle imprese energivore sulle spese sostenute della componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Per usufruire di tale credito, i costi per kWh della componente di energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto di imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.
• un credito di imposta del 20% riconosciuto alle imprese gasivore sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2023, o ceduti per intero sempre entro la stessa data. Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per chi mettesse in compensazione il credito di imposta tramite modello F24, può usare questi codici tributo:
• “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Inoltre, le imprese non energivore (dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWh ) e quelle diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, possono inviare una richiesta al proprio gestore a condizione che nel primo e nel secondo trimestre 2023 sia il medesimo di quello del primo trimestre 2019, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo oggetto del beneficio, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2023.
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